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Statuto

1 – DENOMINAZIONE

È costituita l’Associazione denominata “Istituto Crevit”, quale Ente del terzo settore, in conformità al D. Lgs. 117/2017.
L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.
L’Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Articolo 2 – SEDE

L’Associazione ha sede legale in Palermo via Alcide De Gasperi, 189. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.

Articolo 3 – DURATA

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 – SCOPO

L’Associazione ha lo scopo di promuovere:
•L’informazione agli Associati attraverso diversi canali la formazione e qualificazione professionale degli Associati, promuovendone istituzionalmente
•organizzare seminari, incontri, convegni, dibattiti, conferenze, concorsi, premi, corsi di formazione e perfezionamento professionale;
•attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e diffonderne i risultati mediante l’insegnamento, la pubblicazione più in generale attività di comunicazione;
•la ricerca di bandi nazionali, comunitari ed internazionali di maggior interesse per gli Associati, la cooperazione degli associati nella società civile per rispondere sollecitamente a tutte le sue esigenze in particolare si propone di mettere in relazione gli Associati con le strutture formative pubbliche e private, con gli operatori economici, con i mezzi di informazione anche con supporti telematici.

PARTE 2
ASSOCIATI
Articolo 5 – ASSOCIATI E SOSTENITORI

Gli Associati sono classificati nelle seguenti categorie:

  • Soci Fondatori (i soci che hanno fondato l’associazione presenti nell’atto costitutivo)
  • Soci Individuali (persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età)
  • Soci Collettivi (Entità Giuridiche come Società, Enti, Istituzioni, Associazioni, Confederazioni ecc.).

Potranno essere dettagliate ulteriori sottocategorie di Associati nel Regolamento.
Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario.
I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

Articolo 6 – AMMISSIONE

L’aspirante Associato deve sottoporre il modulo di richiesta di adesione unitamente alla documentazione stabilita dal Regolamento di Ammissione.

Articolo 7 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE E PERMANENZA

L’ammissione all’Associazione è soggetta alla verifica da parte del Consiglio Direttivo.
L’ammissione decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda, che deve essere comunicata all’interessato, e contestuale iscrizione nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea o altro organo eletto dalla medesima.

Articolo 8 – QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa annuale:

  • viene stabilita annualmente dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per ogni categoria di Associato;
  • deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno direttamente o tramite posta o banca presso la sede legale;
  • va comunque versata dagli Associati dimissionari per l’anno di notifica;
  • la prima quota associativa è valida per l’anno in corso ed essa, sarà intesa rinnovata di anno in anno se non perverrà all’Associazione formale lettera di recesso.

Agli Associati non in regola con il versamento della quota saranno automaticamente sospesi dal 1 febbraio i servizi erogati dall’Associazione.
I versamenti di quote associative e di qualsiasi altro tipo di contributo sono a fondo perduto; quindi non rivalutabili né rimborsabili, nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di morte, di recesso dell’Associato o di esclusione dall’Associazione.
I versamenti stessi non creano altri diritti di partecipazione e non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. Gli Associati non in regola con il versamento delle quote, sino alla dichiarazione di cessazione, non hanno diritto di voto e non sono eleggibili, e non possono svolgere funzioni associative inerenti alla loro qualifica associativa. Se rivestono qualsivoglia carica negli organi Sociali sono automaticamente sospesi dalla stessa sino alla data di regolarizzazione della posizione.

Articolo 9 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di Associato, con i relativi diritti e obblighi, si acquisisce al momento della deliberazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
L’appartenenza all’Associazione garantisce i seguenti diritti:

  • partecipazione all’assemblea, ordinaria e straordinaria con diritto di intervento;
  • accesso alle cariche associative, secondo quanto previsto dal presente statuto;
  • partecipazione alla vita associativa;
  • fruizione dei servizi e delle facilitazioni offerti dall’Associazione.
    L’appartenenza all’Associazione impegna l’Associato ai seguenti obblighi:
  • pagamento della quota associativa annuale;
  • accettare e applicare nell’esercizio della propria attività il Codice Etico/Norme di Comportamento dell’Associazione e delle norme interne che regolano l’uso del logo “Istituto Crevit” e della qualifica associativa per referenze e comunicazione personale;
  • osservare lo Statuto ed eseguire le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi Sociali;
  • accettare di sottoporsi al giudizio del Consiglio Direttivo per la definizione di vertenze sorte per ragioni professionali con altri Associati nonché le conseguenti decisioni del Consiglio Direttivo per quanto previsto dal presente articolo e dai successivi Art. 10 e 11;
  • tutelare i destinatari della propria attività attraverso la stipula di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell’esercizio dell’attività professionale ove previsto per legge;

Articolo 10 – NORME di COMPORTAMENTO e SANZIONI

L’Associato, nell’esercizio della propria attività e nella sua partecipazione alla vita associativa, deve tenere condotta morale e civile irreprensibile, uniformandosi oltre che alle disposizioni di legge regolanti la sua attività, alle indicazioni del Codice Etico/Norme di Comportamento stabilito dall’Associazione. L’Associato, cui vengono addebitati fatti non conformi alla dignità ed al decoro della vita associativa, viene espulso dal Consiglio Direttivo.
Contro le decisioni che comportano l’espulsione è ammesso ricorso all’Assemblea degli associati.

Articolo 11 – CESSAZIONE DELLA APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE

La qualità di Associato si perde:

  • per recesso. Coloro che intendano recedere devono comunicare la loro volontà per iscritto tramite email, raccomandata A.R. o PEC entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno in cui risultano ancora Associati. Gli Associati che recedono dall’Associazione sono comunque tenuti al pagamento della quota dovuta per l’anno in cui è stato notificato il recesso;
  • per morosità nel pagamento della quota associativa, come tale accertata e dichiarata dal Consiglio Direttivo;

per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di:
a.gravi violazioni dello Statuto e/o delle deliberazioni degli organi Sociali;
b.comportamenti contrari all’etica dell’Associazione;
c.condanna penale definitiva;
d.interdizione dai pubblici uffici o perdita dei diritti civili;
Chi ha perduto la qualifica di Associato per morosità o recesso, può chiedere e ottenere di essere riammesso all’Associazione a condizione che riformuli domanda di ammissione e versi la quota relativa all’anno della riammissione.
L’Associato espulso può, nei 30 giorni successivi al ricevimento del provvedimento di espulsione, proporre ricorso innanzi all’Assemblea degli Associati.

PARTE 3
ATTIVITÀ dell’ASSOCIAZIONE
Articolo 12 – ATTIVITÀ’

L’Associazione può compiere tutte le attività, avviare e gestire servizi e attivare le operazioni ritenute necessarie per il conseguimento dell’oggetto Sociale e l’ampliamento della base Associativa nonché acquisire partecipazioni ed interessenze in altre Società, Enti ed organizzazioni svolgenti attività utili per il conseguimento dello scopo Sociale.

Articolo 13 – SEDI TERRITORIALI

Possono essere organizzate delle sedi territoriali dell’Associazione, istituite con delibera del Consiglio Direttivo, allo scopo di favorire l’aggregazione degli Associati sul territorio, l’immagine dell’Associazione per manifesta volontà degli Associati di fare rete. L’articolazione fa riferimento ad apposito Regolamento.

Articolo 14 – PRESIDIO TEMATICO

L’Associazione incoraggia l’aggregazione, realizzabile anche grazie alle tecnologie digitali, di Associati intorno a aree disciplinari significative, con lo scopo di creare comunità per la generazione di know-how e scambio di esperienze.
Il Consiglio Direttivo può istituzionalizzare aree di presidio tematico rilevanti, chiamate Dipartimenti, sulla base di un progetto presentato da almeno un Associato. Il Consiglio Direttivo eleggerà un Coordinatore del dipartimento che resterà in carica un anno, rinnovabile un numero indefinito di volte. La creazione di Dipartimenti, come la loro cessazione in caso di mancato raggiungimento di obiettivi, è deliberata dal Consiglio Direttivo sulla base di verifica annuale. L’attività dei Dipartimen9
ti è aperta a tutti gli Associati. Dipartimenti e Coordinatori sono funzioni di carattere meramente tecnico e organizzativo e non costituiscono organi associativi. Il loro funzionamento è stabilito da apposito Regolamento.

Articolo 15 – PRESIDIO WEB

L’Associazione incoraggia l’aggregazione di Associati attraverso le varie declinazioni delle tecnologie internet e può nominare le figure necessarie a coordinare tali aree per armonizzarle alle restanti attività dell’Associazione.

PARTE 4
ORGANI
Articolo 16 – GLI ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell’Associazione:

  • Assemblea degli Associati;
  • Consiglio Direttivo;
  • Organo di Controllo;
  • Organo di revisione.

Articolo 17 – ASSEMBLEA degli ASSOCIATI

L’Assemblea,composta dagli Associati, è l’organo sovrano dell’Associazione e può essere ordinaria e straordinaria. Possono partecipare all’Assemblea, con diritto ad un solo voto ciascuno, tutti gli Associati in regola con la quota annuale ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati. Gli Associati collettivi partecipano per il tramite del loro legale rappresentante o di altro soggetto da quest’ultimo incaricato per iscritto.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati in caso di un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in caso di un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell’articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.
È consentito l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Articolo 18 – Compiti dell’ASSEMBLEA degli ASSOCIATI

1. L’assemblea:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dallalegge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 19 – Assemblea

  • Può essere sia ordinaria sia straordinaria. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria una volta l’anno entro il 30 aprile al fine di:
  • deliberare sull’indirizzo dell’attività associativa e valutare l’operato del Consiglio Direttivo intesa la relazione annuale del Presidente;
  • approvare il Bilancio annuale preventivo e consuntivo dell’Associazione;
  • nominare il Consiglio Direttivo e l’Organo di controllo e di revisione se previsto;
  • approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • decidere su tutte le questioni poste all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare in ordine all’esclusione dei soci;
  • deliberare su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria al fine di:

  • approvare le proposte di modifica allo Statuto;
  • deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
  • deliberare sull’assegnazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento;
  • deliberare su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

L’Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti. Le deliberazioni della Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei partecipanti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei due terzi degli Associati ed adotta le proprie decisioni con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.
L’Assemblea è convocata con comunicazione personale (a mezzo posta raccomandata, posta elettronica, PEC, messaggio in formato SMS, con affissione dell’o.d.g. presso la sede dell’associazione) indirizzata a ciascun Associato almeno 7 giorni prima della data stabilita.

Articolo 20 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, i cui membri sono scelti tra le persone fisiche associate, viene eletto dall’Assemblea degli Associati ad eccezione del primo che è nominato direttamente nell’Atto Costitutivo. È l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere di cui tre membri devono essere scelti tra gli appartenenti alla categoria dei Soci fondatori. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà dei Consiglieri. In quest’ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni. Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al consiglio non è ammessa delega. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura di un segretario, all’uopo nominato dal Presidente fra i presenti.
Il Consiglio può riunirsi anche in modalità remota che permetta idonea interazione da parte dei partecipanti e possibilità di verbalizzazione delle sue delibere, il tutto secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento.
Possono partecipare alle sedute altri Organi dell’Associazione, Associati e altri invitati funzionali all’ordine del giorno, su invito del Presidente e senza diritto di voto.
In caso di decadenza della maggioranza dei Consiglieri decadrà l’intero Consiglio Direttivo e i membri rimasti, che nel frattempo eserciteranno poteri di ordinaria amministrazione, convocheranno al più presto un’Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 21 – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione e ne attua gli scopi indicati all’Art. 2.
Più precisamente, oltre a quanto altro previsto dal presente Statuto e/o dai Regolamenti che vi daranno attuazione:
•può nominare un Direttore Scientifico e/o un Comitato Tecnico Scientifico, dei quali stabilisce competenze e durata con apposita delibera le cui funzioni saranno svolte gratuitamente. Se nominato all’esterno del Consiglio, il Direttore Scientifico partecipa di diritto alle sedute – fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che lo riguardino – con voto consultivo;
•conferisce e definisce le eventuali deleghe ad ogni Consigliere o Associato;
•emette ed approva rendendoli operanti i Regolamenti previsti dal presente Statuto o che ritenga opportuni per la miglior organizzazione della vita Associativa;
•delibera l’ammissione di nuovi Associati;
•delibera la costituzione delle articolazioni territoriali in aree in cui vi sia una congrua presenza di Associati;
•delibera la costituzione/cancellazione di Dipartimenti e Gruppi di Lavoro;
•istruisce tavoli di lavoro necessari per il conseguimento degli scopi sociali e aperti, ove del caso, anche a non associati;
•esamina ed approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Tesoriere, da presentare all’Assemblea degli Associati;
•approva la relazione annuale del Presidente per riferire all’Assemblea degli Associati sull’attività svolta e su quella in programma;
•delibera la scelta o le modalità di scelta del candidato/i (persona fisica, Ente, Associazione) agli eventuali Premi istituiti dall’Associazione;
•delibera iniziative congruenti con le finalità associative;
•valuta le richieste di collaborazione ed i progetti;
•monitora, valuta e indirizza i programmi e le attività dell’Associazione;
•accetta donazioni, legati ed eredità o vi rinuncia.
È facoltà del Consiglio Direttivo assumere personale e nominare un Segretario Generale, estraneo al Consiglio, al quale delegare le funzioni che saranno ritenute opportune ed esercitate sotto il controllo dell’Organo Direttivo. Il Segretario Generale eventualmente nominato svolge funzioni puramente organizzative ed esecutive e non costituisce un organo dell’Associazione.

Articolo 22 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione (nonché Presidente dell’Assemblea e del Consiglio direttivo). Egli rappresenta l’Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio. Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’Associazione. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:
-curare l’attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
-sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione;
-curare l’osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
-adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
-esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

Articolo 24 – IL/I VICE PRESIDENTE/I

Il Vice Presidente assumerà le funzioni del Presidente in caso di sua impossibilità o indisponibilità temporanea o definitiva, in questo caso fino al termine del mandato quinquennale.
In caso di presenza di più Vice Presidenti, le funzioni di Presidente saranno assunte da uno di questi con nomina a maggioranza assoluta da parte del Consiglio Direttivo.
Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l’Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Articolo 25 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e può essere delegato dal Presidente per rappresentare l’Associazione nei rapporti con gli Istituti di Credito ed Enti finanziatori. Il Tesoriere provvede inoltre alla predisposizione dei conti preventivi e consuntivi di gestione, agli incassi, ai pagamenti ed a quant’altro necessario per il buon andamento amministrativo dell’Associazione. Il relativo compenso sarà definito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 26 – Organo di controllo e revisione

Qualora i ricavi dell’Associazione superino i limiti indicati dall’articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l’Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell’Organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.
I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora appli16
cabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall’art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l’Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell’organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 27 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO E DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive del Consiglio Direttivo, a richiesta di quest’ultimo. È composto da un numero dispari di membri, scelti dal Consiglio Direttivo, da individuarsi tra personalità di rilievo scientifico nelle varie discipline collegate e richiamate nel presente Statuto.
Ha la funzione di:

  • definire le linee di indirizzo scientifico dell’Associazione, per i progetti formativi, di ricerca e cooperativi;
  • ove previste, esamina le domande di borse di studio proposti nell’Associazione e ne definisce l’attribuzione;
  • acquisire pareri e giudizi qualificati sotto il profilo scientifico in merito alle implicazioni delle suddette iniziative, di progetti e collaborazioni;
  • tenere la supervisione scientifica su tutti i progetti dell’Associazione.

Il Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico.
Il Direttore Scientifico rappresenta l’interfaccia dell’Associazione nei confronti del mondo scientifico ed accademico, per richiedere pareri consultivi e collaborazioni.
Il Comitato Tecnico Scientifico resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 28 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio sociale è costituito da:

  • beni immobili e mobili;
  • azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
  • donazioni, lasciti o successioni;
  • altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
18
aa) quote associative degli aderenti;
bb) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
cc) donazioni e lasciti testamentari;
dd) rimborsi derivanti da convenzioni;
ee) rendite patrimoniali;
ff) attività di raccolta fondi;
gg) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
hh) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale previste dal presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 29 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

PARTE 5
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, anche in seconda convocazione. In caso di mancato raggiungimento dei quorum di presenza in prima convocazione, si procede ad una seconda convocazione.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, prima dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre associazioni con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità;
A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo settore.

Articolo 31 – CESSAZIONE ORGANI SOCIALI

Tutti gli organi Sociali cessano le loro funzioni al naturale termine del mandato ricevuto dall’ultima Assemblea Ordinaria con all’ordine del giorno le elezioni degli Organi Sociali.
Il Presidente in carica al momento della cessazione provvede alla convocazione della Assemblea Ordinaria per la elezione del Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla cessazione.

Articolo 32 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

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